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 Istituto  Istruzione Superiore 

          Federico II di Svevia

  

 

 

  

 

Il PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA

 (c. 14 art. 1 L. n. 107/2015)

L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa). 
- 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento
fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche
di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e
agli spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
 
 
 

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